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 MERCOLEDÌ 30 MARZO 2005 - REGOLAMENTO DI REGATA 2005-2008 - REGOLA 61


Regolamento di regata 2005-2008 - Regola 61

Regolamento 2001 – 2004

Regola 61.1 - Informare il protestato

(a)Una barca che intende protestare deve sempre informare l’altra barca alla prima ragionevole occasione. Se la sua protesta riguarda un incidente avvenuto nella zona della regata, e che essa ha visto o nel quale è coinvolta, deve gridare "Protesto!" ed esporre in maniera visibile una bandiera rossa alla prima ragionevole occasione per ciascuna azione. Una barca di lunghezza inferiore a metri 6 non è comunque obbligata ad esporre la bandiera, e se l’altra barca non è a portata di voce, non occorre che gridi, ma deve informare l’altra barca alla prima ragionevole occasione. Una barca che deve esporre la bandiera, deve tenerla esposta fino a quando non è più in regata.

 


 

 

Regolamento 2005 – 2008

Regola 61.1 - Informare il protestato

(a)Una barca che intende protestare deve informare l’altra barca alla prima ragionevole occasione. Se la sua protesta riguarda un incidente avvenuto nell’area di regata, che la vede coinvolta o che essa ha visto, deve gridare "Protesto!" ed esporre in maniera visibile una bandiera rossa alla prima ragionevole occasione per ciascuna azione. La barca terrà la bandiera esposta sino a quando essa non è più in regata. Comunque:
(1)se l’altra barca non si trova a portata di voce, la barca protestante non ha l’obbligo di richiamare, ma deve informare l’altra barca alla prima ragionevole occasione;
(2)se la lunghezza dello scafo della barca protestante è inferiore a 6 metri, la barca non ha l’obbligo di esporre una bandiera rossa;
(3)se dall’incidente derivano danni o lesioni che sono evidenti per le barche coinvolte nell’incidente medesimo, ed una di esse intende protestare, le prescrizioni di questa regola non le si applicano, ma essa dovrà adoperarsi per informare l’altra barca entro il tempo limite della regola 61.3.

Commento: Le regole 61 e 63 sono state riorganizzate per aumentarne la chiarezza. I comma (1) e (2) non portano innovazioni rispetto al testo 2000-2004 e rimangono le vecchie caratteristiche, compresi i dubbi interpretativi sul numero di bandiere da esporre in caso di proteste multiple nel corso della stessa prova, legati alle parole "per ciascuna azione".
Estremamente innovativo, invece, è il comma (3) che abolisce gli obblighi derivanti da questa regola nel caso l’incidente causi danni o lesioni evidenti; è la conferma regolamentare di una lunga consuetudine consolidata dalle giurie di mezzo mondo.

Autore: Primazona News

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