Regolamento 2001 – 2004
Regola 61.1 - Informare il protestato
(a)Una barca che intende protestare deve
sempre informare l’altra barca alla prima ragionevole occasione. Se la sua
protesta riguarda un incidente avvenuto nella zona della regata, e che
essa ha visto o nel quale è coinvolta, deve gridare "Protesto!" ed esporre
in maniera visibile una bandiera rossa alla prima ragionevole occasione
per ciascuna azione. Una barca di lunghezza inferiore a metri 6 non è
comunque obbligata ad esporre la bandiera, e se l’altra barca non è a
portata di voce, non occorre che gridi, ma deve informare l’altra barca
alla prima ragionevole occasione. Una barca che deve esporre la bandiera,
deve tenerla esposta fino a quando non è più in regata.
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Regolamento 2005 – 2008
Regola 61.1 - Informare il protestato
(a)Una barca che intende protestare deve
informare l’altra barca alla prima ragionevole occasione. Se la sua
protesta riguarda un incidente avvenuto nell’area di regata, che la vede
coinvolta o che essa ha visto, deve gridare "Protesto!" ed esporre in
maniera visibile una bandiera rossa alla prima ragionevole occasione per
ciascuna azione. La barca terrà la bandiera esposta sino a quando essa non
è più in regata. Comunque:
(1)se l’altra barca non si trova a portata di voce, la barca protestante
non ha l’obbligo di richiamare, ma deve informare l’altra barca alla prima
ragionevole occasione;
(2)se la lunghezza dello scafo della barca protestante è inferiore a 6
metri, la barca non ha l’obbligo di esporre una bandiera rossa;
(3)se dall’incidente derivano danni o lesioni che sono evidenti per le
barche coinvolte nell’incidente medesimo, ed una di esse intende
protestare, le prescrizioni di questa regola non le si applicano, ma essa
dovrà adoperarsi per informare l’altra barca entro il tempo limite della
regola 61.3. |