Regolamento 2001 – 2004
Regola 68 – RISARCIMENTO DANNI
La materia riguardante il risarcimento danni derivanti da una
infrazione a qualche regola è disciplinata dalle prescrizioni
eventualmente emanate dall’Autorità Nazionale.
La FIV prescrive: I concorrenti devono essere muniti di idonea
copertura assicurativa della responsabilità civile (R.C.) per danni a
terzi (cose e persone).
Al Comitato di Regata e/o al Comitato per le Proteste spetta
l’accertamento dei fatti che hanno dato origine ai danni, ma essi non
possono emettere decisioni in merito alle eventuali azioni di risarcimento
dei danni di cui alla regola 68, o all’ammontare degli stessi. |
Regolamento 2005 – 2008
Regola 68 – DANNI
La materia riguardante i danni derivanti da una infrazione a
qualche regola è disciplinata dalle eventuali prescrizioni dell’Autorità
Nazionale.
La FIV prescrive: I concorrenti e/o le barche devono essere
muniti di idonea copertura assicurativa della responsabilità civile (R.C.)
per danni a terzi (cose e persone) di importo non inferiore a quanto
stabilito dalla vigente normativa federale: non inferiore a 1.036.000,00
Euro. Per manifestazioni di Modelvela tale massimale non può essere
inferiore a 50.000,00 Euro.
Al Comitato di Regata e/o al Comitato per le Proteste spetta
l’accertamento dei fatti che hanno dato origine ai danni, ma essi non
possono emettere decisioni in merito alle eventuali azioni di risarcimento
dei danni di cui alla regola 68, o all’ammontare degli stessi. |